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APPROVATA
DEFINITIVAMENTE LA +DAI -VERSI
Testo integrale dell'art. 14 del
Decreto Legge sulla competitività.
È stato approvato in via definitiva, e pubblicato
sulla G.U. il 14 maggio 2005, il testo di legge 80/05, conversione del DL
35/05, che comprende la nuova disciplina delle erogazioni liberali alle
organizzazioni del Terzo Settore.
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Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA
SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI
Art. 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalità
in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in
favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi
per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni
di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve
le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza
e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione,
nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di
un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
3.Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore
delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1,
la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione
della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario
dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori
sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la
deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra
agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine,
la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali
e nazionali ";
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario
lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti
parco regionali e nazionali;".
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali
e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella
sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7,
sono ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.
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Con il decreto legislativo n. 460/1997 di riforma
del Terzo Settore sono state introdotte nel nostro ordinamento delle
interessanti novità fiscali per agevolare gli enti non profit. Coloro che
donano somme agli enti che, in base ai requisiti indicati nel decreto,
hanno la qualifica fiscale di Onlus, possono godere delle agevolazioni
fiscali indicate dal d.p.r. 917/86, dalla legge 133/99 e dal d.p.c.m.
20/06/2000.
Più in dettaglio, le agevolazioni fiscali sono le seguenti:
Per le persone fisiche:
Rif: art. 13 bis, lettera i-bis d.p.r. 917/86
Se le erogazioni in denaro sono fatte a favore di una Onlus, si può
detrarre dall'imponibile un importo pari al 19% dell'importo versato, fino
a un massimo di Lit. 4.000.000 / 2.066 EUR.
Rif.: art. 10, lettera g) d.p.r. 917/86
In alternativa, se le erogazioni sono fatte a favore di una ONG
(Organizzazione non governativa), si può detrarre dal reddito complessivo
prodotto un importo non superiore al 2%.
Per le imprese:
Rif.: art . 65 comma 2 lettera c-sexies) d.p.r. 917/86
Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di una Onlus sono
deducibili dal reddito di impresa per un importo non superiore a
4.000.000/2.066 EUR o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Rif.: art. 65 comma 2 lettera a) d.p.r. 917/86
In alternativa, lo stesso tipo di erogazioni, se effettuate a favore di
una ONG (Organizzazione Non Governativa), sono deducibili per un ammontare
non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Rif.: art.27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
In alternativa, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in
natura a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubbliche
o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il
tramite (anche, ma non esclusivamente) delle Organizzazioni Non
Governative.
N.B.
Viene
consentita la detrazione solo nel caso in cui l'erogazione o il
contributo sia stato effettuato tramite la banca, l'ufficio postale, carte
di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e
circolari.
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