Home        Modulo adesione affidi

   

Perché affidi a distanza?

 

 Chiamiamo affidi a distanza il sostegno ai bambini e giovani  Maasai del villaggio di Lengusero, dove Forafrica ha attivato da tempo progetti di collaborazione e cooperazione in anche altri ambiti, con le associazioni ed amministrazioni locali.

 

  • Ogni scheda di sostegno ha come riferimento una\o bambina\o ma il contributo economico è utilizzato nell'ambito del progetto di sostegno a tutta l'infanzia di Lengusero, la quale interessa un ambito più ampio di quello scolastico il quale è molto importante ma non è il solo che influenza la vita di questi bambini.

 

  • Un altro motivo molto importante è la discriminazione, se un bambino\a riceve un sostegno economico ma altri non lo ricevono si crea una discriminazione che è peggio della mancanza, quindi i contributi sono usati all'interno del progetto di sostegno all'infanzia e alla possibilità di frequentare la scuola primaria per tutti, e per quelli che vogliono e possono frequentare anche la scuola secondaria con un contributo diverso, ed un rapporto più diretto

 

  • Se dovessimo fare un piano di priorità sarebbe più significativo sostenere le generazioni adolescenti (quindi la scuola secondaria) perché la piaga dell'Aids sta falcidiando queste giovani generazioni come quelle dei trentenni e dei quarantenni, pensate al futuro di un paese dove gli esseri in vita siano solo bambini ed anziani, esso rischierebbe un vuoto di potere catastrofico ed inimmaginabile da tutti i punti di vista possibili.

 

  • Pensate che sostenendo questo progetto garantirete una qualità di vita migliore ai bambini  ma sosterrete automaticamente anche le generazioni successive.

 

Questo progetto prova ad arricchire il rapporto di relazione che viene instaurato tra affidatario ed affidato invitando entrambi ad avere un ruolo attivo nella relazione e nella comunicazione: 

  1. l'affidatario si impegna a versare una quota economica per garantire il sostegno del progetto ed interessarsi per quanto ritiene opportuno dell'avanzamento del progetto, se volesse l'associazione all'insegna della massima trasparenza mette a disposizione alcuni viaggi di conoscenza sui progetti in corso, dove ogni partecipante può rendersi conto di come l'associazione usa i sostegni economici, e per conoscere direttamente il bambino in affidamento.

  2. l'affidato si impegna a frequentare proficuamente la scuola ed informare l'affidatario di quanto il sostegno aiuta l'adolescente e la sua comunità. Tramite l'associazione è possibile instaurare una corrispondenza con il soggetto, comunque l'associazione garantisce almeno un aggiornamento annuale del bambino in affido.

 

Deducibilità e detraibilità fiscale delle donazioni

Con il decreto legislativo n. 460/1997 di riforma del Terzo Settore sono state introdotte nel nostro ordinamento delle interessanti novità fiscali per agevolare gli enti non profit. Coloro che donano somme agli enti che, in base ai requisiti indicati nel decreto, hanno la qualifica fiscale di Onlus, possono godere delle agevolazioni fiscali indicate dal d.p.r. 917/86, dalla legge 133/99 e dal d.p.c.m. 20/06/2000.
Più in dettaglio, le agevolazioni fiscali sono le seguenti:

Per le persone fisiche:
Rif: art. 13 bis, lettera i-bis d.p.r. 917/86
Se le erogazioni in denaro sono fatte a favore di una Onlus, si può detrarre dall'imponibile un importo pari al 19% dell'importo versato, fino a un massimo di Lit. 4.000.000 / 2.066 EUR.
Rif.: art. 10, lettera g) d.p.r. 917/86
In alternativa, se le erogazioni sono fatte a favore di una ONG (Organizzazione non governativa), si può detrarre dal reddito complessivo prodotto un importo non superiore al 2%.

Per le imprese:
Rif.: art . 65 comma 2 lettera c-sexies) d.p.r. 917/86
Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di una Onlus sono deducibili dal reddito di impresa per un importo non superiore a 4.000.000/2.066 EUR o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Rif.: art. 65 comma 2 lettera a) d.p.r. 917/86
In alternativa, lo stesso tipo di erogazioni, se effettuate a favore di una ONG (Organizzazione Non Governativa), sono deducibili per un ammontare non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Rif.: art.27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
In alternativa, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubbliche o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche, ma non esclusivamente) delle Organizzazioni Non Governative.


N.B.

Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui l'erogazione o il contributo sia stato effettuato tramite la banca, l'ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e circolari.