Art.
1 – Costituzione e Denominazione
Forafrica Associazione di Volontariato più avanti chiamata per
brevità Associazione, è costituita come Associazione privata
in data 07 maggio 2003 ai sensi della legge 266/91. Essa
persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana,
civile, culturale, del reperimento e del collocamento delle
risorse in generale.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione può essere sciolta su delibera
dell’Assemblea secondo le disposizioni dell’art. 31 del
presente Statuto.
La sede legale dell’Associazione è stabilita in Via
Mazzuoli 27, 50027 Greve in Chianti Firenze (Italia). Con
delibera degli organi competenti possono essere istituite e
soppresse sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati, sia
nel territorio italiano sia in quello estero, qualora ciò sia
ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il
perseguimento delle finalità statutarie.
L'Associazione
è apolitica, apartitica, aconfessionale e si atterrà ai
seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività, gratuità delle cariche
associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il
rimborso delle spese autorizzate ma anticipate dal socio in nome
e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria
attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta
democraticità della struttura, tutti gli organi sociali
(Collegio dei revisori, ecc.) sono eletti esclusivamente e
liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche
all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente,
Vicepresidente, ecc.) sono attribuite dal rispettivo organo.
Tutti i membri d’organi sociali devono essere soci. L’Associazione
persegue il raggiungimento di una pace tra i popoli che si fondi
sulla giustizia e sulla solidarietà verso i più deboli. A tal
fine si propone di studiare, promuovere e realizzare progetti a
sostegno delle fasce più deboli delle popolazioni, con
attenzione particolare rivolta ai bambini orfani, orfani sociali
e svantaggiati, che versano in condizioni di miseria in paesi in
via di sviluppo (PVS). L'Associazione con prestazioni non
occasionali di volontariato opera anche nelle seguenti aree
d’intervento: Promozione ed assistenza sanitaria, promozione
culturale e scolastica, scambi culturali, promozione ambientale
ed eco-sostenibile, formazione ed avviamento lavoro, sostegno ad
iniziative imprenditoriali nei Paesi Obiettivo (P.O.). La
finalità degli interventi è indirizzata a stimolare e
sostenere l’attività della popolazione locale, sia quella
professionalmente già preparata sia quella da avviare alla
formazione.
Per il perseguimento
degli Scopi statutari, e per la realizzazione delle sue attività,
l'Associazione ricerca e trova in Italia e successivamente in
altri paesi risorse in genere, e a solo titolo esemplificativo,
i seguenti settori:
a)
La
predisposizione di programmi di cooperazione internazionale,
anche rivolti alle fasce più deboli della popolazione;
b)
La predisposizione di programmi a breve
e medio termine nei P.O.;
c)
L’invio
alle popolazioni colpite da eventi straordinari, di generi di
prima necessità (generi alimentari, vestiario e medicinali);
d)
La predisposizione e l’organizzazione
dell’accoglienza dei profughi nel territorio italiano e la
loro assistenza sanitaria;
e)
La
selezione, la formazione e l’impiego dei volontari in servizio
civile, nonché la formazione in loco dei cittadini dei P.O.;
f)
La
predisposizione di programmi e progetti a sostegno
dell’infanzia;
g)
L’attività
d’adozione ed affido dei minori sia locale sia internazionale;
h)
La
predisposizione e l’organizzazione di corsi di formazione per
operatori sociali;
i)
La
formazione di gruppi famiglia, nonché l’apertura di centri
sociali a sostegno delle famiglie in difficoltà;
j)
Lo sviluppo
del commercio equo e solidale e del credito etico;
k)
La
valorizzazione delle culture, dello scambio delle esperienze,
dell’approfondimento dei rapporti con le popolazioni sostenute
ed aiutate dall’Associazione;
l)
L'Associazione
potrà, esclusivamente per scopo d’auto-finanziamento e senza
fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di
cui al D.M. del 25/5/1995.
m) Lo svolgimento di qualsiasi attività
in ogni modo connessa alle finalità sociali.
n)
L'Associazione
può emettere "Titoli di solidarietà".
L’Associazione
collabora e s’impegna a creare nuove forme di partecipazione,
con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le
sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni di
Volontariato; le Organizzazioni Non Governative che operano nel
campo della cooperazione con i PVS ovvero nelle altre attività
previste dal presente Statuto; gli Enti Locali; i Ministeri
dello Stato italiano; l’Agenzia della Protezione Civile;
l’Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al
perseguimento delle medesime finalità dell’Organizzazione;
le Organizzazioni umanitarie collegate alle
Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli organismi
istituzionali dei paesi
nei quali l’Organizzazione interviene per lo svolgimento delle
sue attività.
Titolo II – Soci
Possono
aderire all’Associazione Forafrica tutti quei soggetti che ne
condividono le finalità, ne rispettano lo Statuto e, intendono
collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, in ogni
caso, sono mossi da uno spirito di solidarietà.
La richiesta d’
ammissione come soci dovrà avvenire mediante invio di domanda scritta,
sulla quale decide senza obbligo di
motivazione il Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a
distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del
rifiuto di richiesta d’adesione all'Associazione.
La qualità
d’associato non è trasmissibile. Al fine di svolgere le
proprie attività, l’Associazione si avvale in modo importante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei suoi aderenti, in pratica di coloro che s’impegnano
direttamente, spontaneamente e con continuità, a prestare la
loro opera per la realizzazione dei progetti, dei servizi e
delle iniziative dell’Associazione, rispettandone lo Statuto
ed i regolamenti da esso derivanti, nonché le direttive e
deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono
emanate dagli organi dell’Associazione.
Sono aderenti dell’Associazione:
a)
Fondatori
b)
Soci dell’Associazione
c)
Benemeriti
d)
Beneficiari
- Gli aderenti
dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore
dell'Associazione.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore
d’età, diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione.
- Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell'originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
- Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono
all'Associazione nel corso della sua esistenza.
- Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui sono erogati i
servizi che l'Associazione si propone di svolgere.
- Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano
versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare
rilevanza dal Consiglio Direttivo.
-Chiunque aderisca
all'Associazione, può in qualsiasi momento notificare la sua
volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione
stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la
notifica della volontà di recesso.
- Alla presenza di gravi motivi, chiunque partecipi
all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del
Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo
giorno successivo alla notifica del provvedimento
d’esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le
quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso
non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il
collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso
l'efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino
alla pronuncia del collegio stesso.
Tutti
i soci hanno stessi diritti e sono assoggettati agli stessi
doveri.
Gli associati sono tenuti ad osservare oltre alle
disposizioni del presente Statuto anche quelle dei regolamenti
da esso derivanti, nonché le direttive e deliberazioni che
nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell’Associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare
sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere
eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in
Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque
giorni prima dello svolgimento della stessa. A questi ultimi
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate, e non possono stipulare con
l’Associazione alcun contratto di lavoro, dipendente o
autonomo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere
permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal
successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che
violino tale principio, introducendo criteri d’ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La qualità di socio può essere perduta:
1)
Per recesso. Il recesso è consentito ai soci
dissenzienti e deve essere comunicato a mezzo lettera
raccomandata, ed ha effetto dall’anno successivo a quello in
cui è data la comunicazione.
2)
Per esclusione. Può comportare l’esclusione
dall’Associazione la mancata osservanza degli obblighi
statutari e regolamentari ovvero l’esistenza di gravi ragioni
che rendano incompatibile l’appartenenza dell’associato
all’Ente. La decisione è presa dal Consiglio Direttivo nel
rispetto del contraddittorio; tranne il caso del mancato
pagamento della quota associativa, quando l’esclusione opera
automaticamente, trascorso l’anno di comporto. La quota
associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è
rivalutabile
3)
Per scioglimento. Lo scioglimento può essere deliberato
solamente dall’Assemblea ai sensi e con i modi previsti
dall’art. 31 del presente Statuto.
La cessazione dalla qualità di socio non esonera
dall’obbligo di versamento dei contributi associativi
eventualmente stabiliti dall’Assemblea per l’anno in corso,
in altre parole soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione
pecuniaria pendente nei confronti dell’Associazione. Gli
associati che abbiano in ogni modo cessato di appartenere
all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, e
non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. Contro ogni
provvedimento d’esclusione è ammesso ricorso al Presidente
entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima
Assemblea dei soci.
Sono
sostenitori i volontari non soci, che prestano gratuitamente ma
saltuariamente a favore dell’Associazione la loro opera o le
proprie risorse, aderiscono e/o sostengono economicamente uno o
più progetti, partecipano ai viaggi di solidarietà organizzati
dall’Associazione. Essi agiscono in sintonia con tutte le
disposizioni, le finalità, i principi e gli scopi
dell’Associazione. Condividono tutto quanto è indicato in
questo statuto, e nei regolamenti da esso generati. Su invito
del Consiglio Direttivo possono intervenire all’Assemblea, ma
non hanno diritto di voto. Possono aderire a tutte le iniziative
e manifestazioni promosse da Forafrica. La qualifica di
Volontario Sostenitore decade automaticamente 364 giorni dalla
data, compresa, dell’adesione.
Titolo III – Organi Sociali
Sono organi di partecipazione democratica dell'Associazione:
1) l’Assemblea Generale dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) la Presidenza;
4) il collegio dei Revisori
dei conti
5) il collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei soci è l’organo che rappresenta la
continuità dei valori associativi e le peculiarità ereditate
dagli associati.
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli
associati, e le sue deliberazioni prese in conformità alla
legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati
medesimi. Gli associati, in regola con il versamento delle quote
associative, partecipano all’Assemblea in ossequio delle
disposizioni del Regolamento interno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione, ed in sua sostituzione dal Vice Presidente.
Entrambi partecipano alle sedute con diritto di voto; le
funzioni di segretario sono assolte dal Segretario
dell’Associazione o, in sua assenza, da un segretario eletto
dal Corpo Sociale all’inizio della riunione.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima
convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con
diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di
questi ultimi. In seconda convocazione, l'Assemblea è
regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli
intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice sulle
questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria
è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i
due terzi dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza
assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Ogni
delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da
parte dei due terzi dei presenti.
Sono compiti dell’Assemblea:
a)
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b)
approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c)
discutere e determinare l’indirizzo generale delle attività
dell’Associazione;
d)
approvare lo Statuto e deliberare le sue successive modifiche;
e)
determinare l’ammontare della quota sociale annuale, nonché
degli eventuali contributi straordinari;
f)
esprimere un giudizio sull’andamento dei progetti sui quali
relazionano i Coordinatori di Progetto;
g)
eleggere, tra i suoi associati, i membri della Consiglio
Direttivo; ogni delegato esprime il voto per l’elezione del
Consiglio Direttivo, come anche per le elezioni relative alle
altre cariche elettive dell’Associazione, indicando un numero
di preferenze non superiori a due. Sono eletti i candidati che
ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei
posti disponibili;
h)
eleggere i membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;
i)
eleggere i membri del Collegio dei
Probiviri;
j)
deliberare lo scioglimento
dell’Associazione secondo le norma dell’art. 31 del presente
Statuto.
Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea da
un altro socio, mediante delega scritta o posta elettronica con
conferma di ricevimento, valida anche per la seconda
convocazione; nessuno può cumulare più di tre voti compreso il
proprio. L’Assemblea può inoltre sottoporre note o avanzare
proposte al Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o
altrove quando quest’ultima non sia disponibile. L’Assemblea
è convocata dal Presidente.
Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea
ogni qual volta occorre deliberare sugli argomenti di cui al
precedente articolo, in altre parole ogni qual volta lo ritenga
opportuno. Deve altresì essere convocata quando lo richieda il
Consiglio Direttivo, con domanda scritta recante l’indicazione
degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
In ogni caso, l’Assemblea deve essere convocata almeno
una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei
bilanci.
L’Assemblea deve essere convocata almeno sessanta (60)
giorni prima del termine del mandato degli organi sociali al
fine di eleggerne di nuovi.
L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata o
per posta elettronica con conferma di ricevimento, contenente la
data, il luogo e l’ora della riunione sia per la prima sia per
la seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, spedita
a ciascun delegato almeno venti (20) giorni di calendario prima
della data fissata per l’adunanza; la seconda convocazione
potrà avvenire ad almeno un’ora di distanza dalla prima.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati, in proprio o a mezzo delega.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in
proprio o per delega.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate
con la maggioranza dei voti dei presenti.
La delibera di scioglimento dell’Associazione deve
essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti
degli associati.
I voti sono espressi in forma palese tranne quelli
riguardanti le persone e/o le loro qualità. Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 21, primo comma, del codice civile, gli
amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni
d’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità.
Il Consiglio Direttivo è composto di tre a cinque (3 a
7) membri effettivi eletti dall’Assemblea al proprio interno,
compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio
Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi
membri sono immediatamente rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal
Presidente dell’Associazione ogni qual volta ne ravvisi la
necessità o l’opportunità ovvero quando gliene facciano
richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri od il
Collegio dei Sindaci Revisori dei conti e, lo stesso, di norma
si riunisce trimestralmente.
Gli avvisi di convocazione contenenti l’elenco degli
argomenti da trattare devono essere spediti per mezzo di lettera
raccomandata o per posta elettronica con conferma di ricevimento
almeno otto (8) giorni prima della riunione al domicilio dei
singoli membri dell’organo.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza
della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
approvate a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono venire
invitati ad assistere, con diritto di parola ma senza diritto di
voto, i Coordinatori di Progetto, quando l’ordine del giorno
preveda la discussione del loro progetto e ogni qual volta il
Presidente lo ritenga opportuno.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione, nonché
di proposta e d’impulso dell’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge
al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente
dell’Associazione, che sostituisce il Presidente nelle sue
funzioni in caso di decesso, dimissioni, decadenza, permanente
ovvero temporaneo impedimento, sino all’elezione del nuovo
Presidente.
Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri
d’ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli
attribuiti dal presente Statuto ad altro organo
dell’Associazione.
In modo particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
a)
nominare un Direttore;
b)
approvare tutti i piani ed i programmi di lavoro presentati dal
Direttore;
c)
accettare o rifiutare nuovi soci;
d)
discutere ed approvare l’apertura di nuovi progetti e la
chiusura dei precedenti;
e)
approvare il programma di lavoro di ciascun progetto elaborato
dal Coordinatore di Progetto;
f)
nominare i Coordinatori di Progetto;
g)
stilare un apposito Regolamento interno che, in conformità alle
norme del presente Statuto, deve regolare il funzionamento, gli
aspetti pratici e particolari della vita associativa, nonché
approvarne le eventuali modifiche, comunicandone
all’Assemblea;
h)
formulare le proposte in materia di modifiche statutarie e di
scioglimento dell’Associazione;
i)
stabilire le norme di riscossione
della quota sociale determinata dall’Assemblea;
j)
demandare ad uno dei suoi membri od a
qualsiasi persona, anche estranea all’Associazione,
l’incarico di espletare uno o più negozi determinati,
rilasciando regolari procure;
k)
deliberare l’istituzione o la soppressione d’eventuali sedi
secondarie, delegazioni e uffici distaccati;
l)
deliberare e adottare tutti i
provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati:
richiamo, censura ed esclusione per gravi ragioni.
m)
deliberare la costituzione d’appositi gruppi di lavoro su
materie specifiche e determinate
Il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione
d’altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la
partecipazione a persone giuridiche di tale natura già
esistenti, ove ne ravvisi l’utilità per il perseguimento
degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente
specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi
dell’Associazione, e proporre altresì la costituzione o
acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto
l’esercizio d’imprese strumentali utili per il perseguimento
delle finalità statutarie di cui al precedente art. 4, da
sottoporre, lo stesso, all’approvazione dell’Assemblea dei
soci. In tal caso la relativa proposta dovrà essere approvata a
maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Spettano altresì in via esclusiva al Consiglio
Direttivo la vendita e l’acquisto di beni immobili, la
contrazione di mutui e la richiesta d’affidamenti bancari.
Il Consiglio Direttivo ordina e dispone in ordine alla
composizione ed al funzionamento della struttura operativa
dell’Associazione, in altre parole delibera i provvedimenti
d’assunzione e di licenziamento ed ogni altra azione inerente
ai rapporti di lavoro, ivi compresi quelle disciplinari, quali
richiamo, censura ed esclusione. E’ invece compito del
Direttore curare i rapporti con il personale dipendente, secondo
le vigenti disposizioni di legge.
Al Direttore spetta dare attuazione pratica di quanto
deliberato dal Consiglio Direttivo per raggiungere gli obiettivi
e realizzare i programmi da questo predisposti, rispettando
altresì le indicazioni di carattere generale assunte
dall’Assemblea. Il Direttore dura in carica tre (3) anni,
salvo decadenza del Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Direttore:
a)
predisporre i piani ed i programmi di lavoro da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Direttivo;
b)
seguire e verificare l’andamento della realizzazione dei
progetti;
c)
intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche e/o private
competenti alla definizione dei programmi di cooperazione
internazionale.
Nei primi anni di vita dell’Associazione la carica può
essere assunta eccezionalmente
ad interim da uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e
svolge una funzione di controllo morale, anche al fine di meglio
assicurare il rispetto dell’osservanza dei valori e delle
finalità statutarie.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il
Consiglio Direttivo, e svolge, nel rispetto delle competenze dei
vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento
istituzionale al fine di assicurare l’ordinato funzionamento
complessivo degli organi e della struttura operativa.
Opera per conto e per nome dell’Associazione ed ha i
poteri di firma, che può delegare ad altro membro del Consiglio
Direttivo.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre
(3) anni, ed è immediatamente rieleggibile.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è composto
di tre membri effettivi nominati dall’Assemblea anche tra i
non soci, di cui almeno un iscritto all’Albo dei revisori
contabili, tra i quali il membro più anziano funge da
Presidente, e da due supplenti.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre
anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.
I Sindaci Revisori dei conti vigilano, anche
singolarmente, sulla gestione amministrativa e contabile
dell’Associazione, verificando, in qualsiasi momento, la
regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa.
Esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e
ne riferiscono insieme per iscritto all’Assemblea, prima della
loro approvazione.
I Revisori possono anche assistere alle assemblee ed
alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma
senza diritto di voto.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con
ogni altra carica all’interno dell’Associazione. Il Collegio
decide a maggioranza senza formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri
effettivi eletti dall’Assemblea, tra i quali il più anziano
funge da Presidente, e da due supplenti.
Esso dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri esercita il suo ufficio
d’organo arbitrale per richiesta degli interessati.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere
qualsiasi controversia intercorra tra gli organi
dell’Associazione e tra questi ultimi e gli associati, e
quello di intervenire in occasioni d’episodi che possono
turbare la vita dell’Associazione stessa, od offuscare il suo
nome.
Il Collegio decide a maggioranza senza formalità di
procedura.
La mancanza, in ogni caso determinatasi, della
maggioranza degli eletti negli organi collegiali comporta il
loro automatico scioglimento, rendendo necessaria l’indizione
di nuove elezioni per la loro sostituzione.
Durante il mandato se uno o più membri degli organi
collegiali vengono a cessare dalle loro funzioni per una
qualsiasi causa, i restanti membri devono provvedere alla
sostituzione a titolo provvisorio, nominando al loro posto il
delegato od i delegati che nell’ultima elezione seguirono
nella graduatoria della votazione.
Le funzioni del membro nominato in tal modo cessano alla
data in cui decade il mandato del membro che egli sostituisce.
Il
Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un
Segretario che ha il compito di dare esecuzione alle sue
decisioni. Spetta altresì al Segretario coordinare l’attività
quotidiana dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un
Tesoriere.
Il Tesoriere è incaricato di incassare tutte le somme
di denaro, rilasciando la relativa quietanza, operare tutti i
pagamenti sui conti correnti aperti per decisione del Consiglio
Direttivo, può effettuare quelle spese indispensabili per
l’Associazione senza la preventiva autorizzazione del
Consiglio Direttivo, purché inferiori all’importo massimo
stabilito, all’inizio d’ogni esercizio, da quest’ultima.
Egli esegue tutti gli acquisti su indicazione del Consiglio
Direttivo e può proporne ulteriori quando li ritenga necessari.
Riferisce al Consiglio Direttivo periodicamente ed ogni
qual volta n’è richiesta la situazione di cassa. Cura e
coordina le attività inerenti alla predisposizione dei bilanci
e le incombenze fiscali.
Per assolvere tutte le sue
incombenze, il Tesoriere può avvalersi della segreteria
dell’Associazione nonché d’eventuali collaborazioni esterne
all’uopo deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore di Progetto è nominato dal Consiglio
Direttivo, per proposta del Direttore, nel momento in cui è
deliberata l’approvazione di un nuovo progetto e resta in
carica per tutta la durata del progetto affidatogli.
Il Coordinatore di Progetto, nell’eventualità in cui
il suo comportamento pregiudica la realizzazione o lo sviluppo
del progetto affidatogli, può essere sostituito con delibera
del Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore di Progetto non può gestire più di un
progetto.
Art.
25 – Il Patrimonio Sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituto da:
a)
beni mobili, immobili e mobili registrati, che, per acquisto,
lasciti e donazioni, in ogni modo vengano in possesso della
stessa;
b)
titoli mobiliari pubblici e privati;
c)
somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano
erogate;
d)
riserve formate con utili.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono
essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati,
in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
L’Associazione può ricevere le donazioni ed
accettare, con beneficio d’inventario, i lasciti testamentari,
anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal
donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le
delibere d’accettazione, approvate dal Consiglio Direttivo, e
compie i relativi atti giuridici.
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi
ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese
di finanziamento dell’Associazione medesima sono costituite:
a)
dalle quote sociali e dai contributi versati annualmente dagli
associati, il cui importo è stabilito annualmente
dall’Assemblea;
b)
dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in
denaro e non, corrisposti dagli associati o da Enti o da
Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini
perseguiti dall’Associazione;
c)
dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei
beni mobili ed immobili dell’Associazione;
d)
dalle sovvenzioni e dai contributi che l’Associazione può
ottenere per lo svolgimento d’attività di cooperazione da lei
promosse;
e)
dalle entrate raccolte mediante iniziative promosse e coordinate
dall’Associazione in collaborazione con gli Enti locali;
f)
da ogni privata oblazione non espressamente destinata ad
incrementare il patrimonio;
g)
da ogni altro contributo o sovvenzione che l’Associazione
ottenga dalle collettività pubbliche, dagli Istituti pubblici
e/o privati per la realizzazione dei suoi progetti;
h)
in genere, da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme
legislative e compatibile con le finalità statutarie.
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al
31 dicembre d’ogni anno.
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