HOME

STATUTO

      Titolo I Disposizioni generali

‘%PDF-‘.

 Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Forafrica Associazione di Volontariato più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita come Associazione privata in data 07 maggio 2003 ai sensi della legge 266/91. Essa persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, del reperimento e del collocamento delle risorse in generale.

Art. 2 – La Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione può essere sciolta su delibera dell’Assemblea secondo le disposizioni dell’art. 31 del presente Statuto.

Art. 3 – La Sede Sociale

La sede legale dell’Associazione è stabilita in Via Mazzuoli 27, 50027 Greve in Chianti Firenze (Italia). Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati, sia nel territorio italiano sia in quello estero, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – I Principi, Le Finalità e Gli Scopi

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese autorizzate ma anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Collegio dei revisori, ecc.) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) sono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri d’organi sociali devono essere soci. L’Associazione persegue il raggiungimento di una pace tra i popoli che si fondi sulla giustizia e sulla solidarietà verso i più deboli. A tal fine si propone di studiare, promuovere e realizzare progetti a sostegno delle fasce più deboli delle popolazioni, con attenzione particolare rivolta ai bambini orfani, orfani sociali e svantaggiati, che versano in condizioni di miseria in paesi in via di sviluppo (PVS). L'Associazione con prestazioni non occasionali di volontariato opera anche nelle seguenti aree d’intervento: Promozione ed assistenza sanitaria, promozione culturale e scolastica, scambi culturali, promozione ambientale ed eco-sostenibile, formazione ed avviamento lavoro, sostegno ad iniziative imprenditoriali nei Paesi Obiettivo (P.O.). La finalità degli interventi è indirizzata a stimolare e sostenere l’attività della popolazione locale, sia quella professionalmente già preparata sia quella da avviare alla formazione.

Art. 5 – Il perseguimento degli Scopi sociali

 Per il perseguimento degli Scopi statutari, e per la realizzazione delle sue attività, l'Associazione ricerca e trova in Italia e successivamente in altri paesi risorse in genere, e a solo titolo esemplificativo, i seguenti settori:

a)      La predisposizione di programmi di cooperazione internazionale, anche rivolti alle fasce più deboli della popolazione;

b)     La predisposizione di programmi a breve e medio termine nei P.O.;

c)      L’invio alle popolazioni colpite da eventi straordinari, di generi di prima necessità (generi alimentari, vestiario e medicinali);

d)     La predisposizione e l’organizzazione dell’accoglienza dei profughi nel territorio italiano e la loro assistenza sanitaria;

e)      La selezione, la formazione e l’impiego dei volontari in servizio civile, nonché la formazione in loco dei cittadini dei P.O.;

f)       La predisposizione di programmi e progetti a sostegno dell’infanzia;

g)      L’attività d’adozione ed affido dei minori sia locale sia internazionale;

h)      La predisposizione e l’organizzazione di corsi di formazione per operatori sociali;

i)        La formazione di gruppi famiglia, nonché l’apertura di centri sociali a sostegno delle famiglie in difficoltà;

j)        Lo sviluppo del commercio equo e solidale e del credito etico;

k)      La valorizzazione delle culture, dello scambio delle esperienze, dell’approfondimento dei rapporti con le popolazioni sostenute ed aiutate dall’Associazione;

l)        L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo d’auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

m)   Lo svolgimento di qualsiasi attività in ogni modo connessa alle finalità sociali.

n)      L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

Art. 6 – Le collaborazioni

L’Associazione collabora e s’impegna a creare nuove forme di partecipazione, con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni di Volontariato; le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione con i PVS ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l’Agenzia della Protezione Civile; l’Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguimento delle medesime finalità dell’Organizzazione; le Organizzazioni umanitarie collegate alle Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli organismi istituzionali dei paesi nei quali l’Organizzazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.

Titolo II Soci

Art. 7 – Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari

 Possono aderire all’Associazione Forafrica tutti quei soggetti che ne condividono le finalità, ne rispettano lo Statuto e, intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, in ogni caso, sono mossi da uno spirito di solidarietà.

La richiesta d’ ammissione come soci dovrà avvenire mediante invio di domanda scritta, sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta d’adesione all'Associazione.

La qualità d’associato non è trasmissibile. Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo importante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti, in pratica di coloro che s’impegnano direttamente, spontaneamente e con continuità, a prestare la loro opera per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative dell’Associazione, rispettandone lo Statuto ed i regolamenti da esso derivanti, nonché le direttive e deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.

Sono aderenti dell’Associazione:

a)      Fondatori

b)     Soci dell’Associazione

c)      Benemeriti

d)     Beneficiari

- Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione.                                                                           - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d’età, diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
- Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
- Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui sono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.
- Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

-Chiunque aderisca all'Associazione, può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
- Alla presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d’esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Art. 8 – I Diritti ed I Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Gli associati sono tenuti ad osservare oltre alle disposizioni del presente Statuto anche quelle dei regolamenti da esso derivanti, nonché le direttive e deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. A questi ultimi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, e non possono stipulare con l’Associazione alcun contratto di lavoro, dipendente o autonomo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri d’ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9 – La Dimissione e L’Esclusione Dei Soci

La qualità di socio può essere perduta:

1)      Per recesso. Il recesso è consentito ai soci dissenzienti e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata, ed ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è data la comunicazione.

2)      Per esclusione. Può comportare l’esclusione dall’Associazione la mancata osservanza degli obblighi statutari e regolamentari ovvero l’esistenza di gravi ragioni che rendano incompatibile l’appartenenza dell’associato all’Ente. La decisione è presa dal Consiglio Direttivo nel rispetto del contraddittorio; tranne il caso del mancato pagamento della quota associativa, quando l’esclusione opera automaticamente, trascorso l’anno di comporto. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

3)      Per scioglimento. Lo scioglimento può essere deliberato solamente dall’Assemblea ai sensi e con i modi previsti dall’art. 31 del presente Statuto.

La cessazione dalla qualità di socio non esonera dall’obbligo di versamento dei contributi associativi eventualmente stabiliti dall’Assemblea per l’anno in corso, in altre parole soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell’Associazione. Gli associati che abbiano in ogni modo cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, e non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. Contro ogni provvedimento d’esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 10 – Sostenitori

 Sono sostenitori i volontari non soci, che prestano gratuitamente ma saltuariamente a favore dell’Associazione la loro opera o le proprie risorse, aderiscono e/o sostengono economicamente uno o più progetti, partecipano ai viaggi di solidarietà organizzati dall’Associazione. Essi agiscono in sintonia con tutte le disposizioni, le finalità, i principi e gli scopi dell’Associazione. Condividono tutto quanto è indicato in questo statuto, e nei regolamenti da esso generati. Su invito del Consiglio Direttivo possono intervenire all’Assemblea, ma non hanno diritto di voto. Possono aderire a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da Forafrica. La qualifica di Volontario Sostenitore decade automaticamente 364 giorni dalla data, compresa, dell’adesione.

  Titolo III Organi Sociali

Art. 11 – Gli Organi sociali

 Sono organi di partecipazione democratica dell'Associazione:
1) l’Assemblea Generale dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;

3) la Presidenza;

4) il collegio dei Revisori dei conti

5) il collegio dei Probiviri

  

Art. 12 – La Composizione e Le funzioni Dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci è l’organo che rappresenta la continuità dei valori associativi e le peculiarità ereditate dagli associati.

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati, e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati medesimi. Gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, partecipano all’Assemblea in ossequio delle disposizioni del Regolamento interno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ed in sua sostituzione dal Vice Presidente. Entrambi partecipano alle sedute con diritto di voto; le funzioni di segretario sono assolte dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da un segretario eletto dal Corpo Sociale all’inizio della riunione. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Sono compiti dell’Assemblea:

a)      approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

b)     approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c)      discutere e determinare l’indirizzo generale delle attività dell’Associazione;

d)     approvare lo Statuto e deliberare le sue successive modifiche;

e)      determinare l’ammontare della quota sociale annuale, nonché degli eventuali contributi straordinari;

f)       esprimere un giudizio sull’andamento dei progetti sui quali relazionano i Coordinatori di Progetto;

g)      eleggere, tra i suoi associati, i membri della Consiglio Direttivo; ogni delegato esprime il voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, come anche per le elezioni relative alle altre cariche elettive dell’Associazione, indicando un numero di preferenze non superiori a due. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili;

h)      eleggere i membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;

i)        eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;

j)        deliberare lo scioglimento dell’Associazione secondo le norma dell’art. 31 del presente Statuto.

Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta o posta elettronica con conferma di ricevimento, valida anche per la seconda convocazione; nessuno può cumulare più di tre voti compreso il proprio. L’Assemblea può inoltre sottoporre note o avanzare proposte al Consiglio Direttivo.

Art. 13 – La Convocazione Dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove quando quest’ultima non sia disponibile. L’Assemblea è convocata dal Presidente.

Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea ogni qual volta occorre deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo, in altre parole ogni qual volta lo ritenga opportuno. Deve altresì essere convocata quando lo richieda il Consiglio Direttivo, con domanda scritta recante l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

In ogni caso, l’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci.

L’Assemblea deve essere convocata almeno sessanta (60) giorni prima del termine del mandato degli organi sociali al fine di eleggerne di nuovi.

L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata o per posta elettronica con conferma di ricevimento, contenente la data, il luogo e l’ora della riunione sia per la prima sia per la seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, spedita a ciascun delegato almeno venti (20) giorni di calendario prima della data fissata per l’adunanza; la seconda convocazione potrà avvenire ad almeno un’ora di distanza dalla prima.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo delega.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Art. 14 – Le Votazioni

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

I voti sono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone e/o le loro qualità. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, primo comma, del codice civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni d’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di tre a cinque (3 a 7) membri effettivi eletti dall’Assemblea al proprio interno, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente dell’Associazione ogni qual volta ne ravvisi la necessità o l’opportunità ovvero quando gliene facciano richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri od il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti e, lo stesso, di norma si riunisce trimestralmente.

Gli avvisi di convocazione contenenti l’elenco degli argomenti da trattare devono essere spediti per mezzo di lettera raccomandata o per posta elettronica con conferma di ricevimento almeno otto (8) giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell’organo.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono venire invitati ad assistere, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i Coordinatori di Progetto, quando l’ordine del giorno preveda la discussione del loro progetto e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 16 – I Compiti Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione, nonché di proposta e d’impulso dell’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di decesso, dimissioni, decadenza, permanente ovvero temporaneo impedimento, sino all’elezione del nuovo Presidente.

Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altro organo dell’Associazione.

In modo particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

a)      nominare un Direttore;

b)     approvare tutti i piani ed i programmi di lavoro presentati dal Direttore;

c)      accettare o rifiutare nuovi soci;

d)     discutere ed approvare l’apertura di nuovi progetti e la chiusura dei precedenti;

e)      approvare il programma di lavoro di ciascun progetto elaborato dal Coordinatore di Progetto;

f)       nominare i Coordinatori di Progetto;

g)      stilare un apposito Regolamento interno che, in conformità alle norme del presente Statuto, deve regolare il funzionamento, gli aspetti pratici e particolari della vita associativa, nonché approvarne le eventuali modifiche, comunicandone all’Assemblea;

h)      formulare le proposte in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell’Associazione;

i)        stabilire le norme di riscossione della quota sociale determinata dall’Assemblea;

j)        demandare ad uno dei suoi membri od a qualsiasi persona, anche estranea all’Associazione, l’incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure;

k)      deliberare l’istituzione o la soppressione d’eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati;

l)        deliberare e adottare tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati: richiamo, censura ed esclusione per gravi ragioni.

m)   deliberare la costituzione d’appositi gruppi di lavoro su materie specifiche e determinate

Il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione d’altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l’utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell’Associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l’esercizio d’imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al precedente art. 4, da sottoporre, lo stesso, all’approvazione dell’Assemblea dei soci. In tal caso la relativa proposta dovrà essere approvata a maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Spettano altresì in via esclusiva al Consiglio Direttivo la vendita e l’acquisto di beni immobili, la contrazione di mutui e la richiesta d’affidamenti bancari.

Il Consiglio Direttivo ordina e dispone in ordine alla composizione ed al funzionamento della struttura operativa dell’Associazione, in altre parole delibera i provvedimenti d’assunzione e di licenziamento ed ogni altra azione inerente ai rapporti di lavoro, ivi compresi quelle disciplinari, quali richiamo, censura ed esclusione. E’ invece compito del Direttore curare i rapporti con il personale dipendente, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 17 – Il Direttore

Al Direttore spetta dare attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi da questo predisposti, rispettando altresì le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea. Il Direttore dura in carica tre (3) anni, salvo decadenza del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Direttore:

  a)      predisporre i piani ed i programmi di lavoro da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;

b)     seguire e verificare l’andamento della realizzazione dei progetti;

c)      intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche e/o private competenti alla definizione dei programmi di cooperazione internazionale.

  Nei primi anni di vita dell’Associazione la carica può essere assunta eccezionalmente ad interim da uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – La Presidenza Dell’Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e svolge una funzione di controllo morale, anche al fine di meglio assicurare il rispetto dell’osservanza dei valori e delle finalità statutarie. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, e svolge, nel rispetto delle competenze dei vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale al fine di assicurare l’ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa.

Opera per conto e per nome dell’Associazione ed ha i poteri di firma, che può delegare ad altro membro del Consiglio Direttivo.

E’ eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre (3) anni, ed è immediatamente rieleggibile.

Art. 19 – Il Collegio Dei Sindaci Revisori Dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi nominati dall’Assemblea anche tra i non soci, di cui almeno un iscritto all’Albo dei revisori contabili, tra i quali il membro più anziano funge da Presidente, e da due supplenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Sindaci Revisori dei conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, verificando, in qualsiasi momento, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa. Esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono insieme per iscritto all’Assemblea, prima della loro approvazione.

I Revisori possono anche assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione. Il Collegio decide a maggioranza senza formalità di procedura.

Art. 20 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, tra i quali il più anziano funge da Presidente, e da due supplenti.

Esso dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri esercita il suo ufficio d’organo arbitrale per richiesta degli interessati.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere qualsiasi controversia intercorra tra gli organi dell’Associazione e tra questi ultimi e gli associati, e quello di intervenire in occasioni d’episodi che possono turbare la vita dell’Associazione stessa, od offuscare il suo nome.

Il Collegio decide a maggioranza senza formalità di procedura.

Art. 21 – La Sostituzione Degli Eletti

La mancanza, in ogni caso determinatasi, della maggioranza degli eletti negli organi collegiali comporta il loro automatico scioglimento, rendendo necessaria l’indizione di nuove elezioni per la loro sostituzione.

Durante il mandato se uno o più membri degli organi collegiali vengono a cessare dalle loro funzioni per una qualsiasi causa, i restanti membri devono provvedere alla sostituzione a titolo provvisorio, nominando al loro posto il delegato od i delegati che nell’ultima elezione seguirono nella graduatoria della votazione.

Le funzioni del membro nominato in tal modo cessano alla data in cui decade il mandato del membro che egli sostituisce.

Art. 22 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Segretario che ha il compito di dare esecuzione alle sue decisioni. Spetta altresì al Segretario coordinare l’attività quotidiana dell’Associazione.

Art. 23 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Tesoriere.

Il Tesoriere è incaricato di incassare tutte le somme di denaro, rilasciando la relativa quietanza, operare tutti i pagamenti sui conti correnti aperti per decisione del Consiglio Direttivo, può effettuare quelle spese indispensabili per l’Associazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, purché inferiori all’importo massimo stabilito, all’inizio d’ogni esercizio, da quest’ultima. Egli esegue tutti gli acquisti su indicazione del Consiglio Direttivo e può proporne ulteriori quando li ritenga necessari.

Riferisce al Consiglio Direttivo periodicamente ed ogni qual volta n’è richiesta la situazione di cassa. Cura e coordina le attività inerenti alla predisposizione dei bilanci e le incombenze fiscali.

Per assolvere tutte le sue incombenze, il Tesoriere può avvalersi della segreteria dell’Associazione nonché d’eventuali collaborazioni esterne all’uopo deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Il Coordinatore di Progetto

Il Coordinatore di Progetto è nominato dal Consiglio Direttivo, per proposta del Direttore, nel momento in cui è deliberata l’approvazione di un nuovo progetto e resta in carica per tutta la durata del progetto affidatogli.

Il Coordinatore di Progetto, nell’eventualità in cui il suo comportamento pregiudica la realizzazione o lo sviluppo del progetto affidatogli, può essere sostituito con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore di Progetto non può gestire più di un progetto.  

Titolo V – Risorse Economiche

  Art. 25 – Il Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituto da:

a)      beni mobili, immobili e mobili registrati, che, per acquisto, lasciti e donazioni, in ogni modo vengano in possesso della stessa;

b)     titoli mobiliari pubblici e privati;

c)      somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;

d)     riserve formate con utili.

Art. 26 – I Beni

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

L’Associazione può ricevere le donazioni ed accettare, con beneficio d’inventario, i lasciti testamentari, anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le delibere d’accettazione, approvate dal Consiglio Direttivo, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 27 – Le Entrate

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di finanziamento dell’Associazione medesima sono costituite:

a)      dalle quote sociali e dai contributi versati annualmente dagli associati, il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea;

b)     dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli associati o da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dall’Associazione;

c)      dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell’Associazione;

d)     dalle sovvenzioni e dai contributi che l’Associazione può ottenere per lo svolgimento d’attività di cooperazione da lei promosse;

e)      dalle entrate raccolte mediante iniziative promosse e coordinate dall’Associazione in collaborazione con gli Enti locali;

f)       da ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

g)      da ogni altro contributo o sovvenzione che l’Associazione ottenga dalle collettività pubbliche, dagli Istituti pubblici e/o privati per la realizzazione dei suoi progetti;

h)      in genere, da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le finalità statutarie.

Art. 28 – L’Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al  31 dicembre d’ogni anno.

Art. 29 – I Bilanci dell’Associazione

Al termine dell’esercizio annuale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo al bilancio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve contenere, in maniera dettagliata, le entrate e le uscite relative al periodo di un anno, suddivise per singole voci.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, accompagnato dalla relativa relazione, da sottoporre alla valutazione e all’approvazione dell’Assemblea.

L’Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo ad apportare modifiche al bilancio preventivo, in relazione alle maggiori entrate accertate ed ad apportare variazioni all’interno dello stesso entro un massimo del 15% delle singole voci, mantenendo inalterato il dato complessivo.

I due bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno quindici (15) giorni prima della data in cui si terrà l’Assemblea d’approvazione, per permettere ad ogni socio la facile consultazione.

Art. 30 – La Gratuità Delle Cariche

Qualsiasi carica direttiva, salvo la carica di sindaco revisore dei conti esercitata da persona estranea all’Associazione, è assolta dagli eletti in maniera rigorosamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentalmente provate per l’attività prestata a favore dell’Associazione.

Per quanto attiene ai rimborsi spese e ad eventuali compensi per incarichi continuati (ad esempio, per i Coordinatori di Progetto), la decisione spetta al Consiglio Direttivo per proposta del Direttore.

I dipendenti dell’Associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

  Art. 31 – La Destinazione Degli Utili, Delle Riserve, Dei Fondi Di Gestione e Del Capitale

  Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, gli avanzi della gestione patrimoniale, nonché le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’Associazione.

  Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 32 – Scioglimento dell’Associazione e Liquidazione del Patrimonio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, terzo comma, del codice civile, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con la medesima delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina tre liquidatori, scelti tra gli associati oppure tra persone estranee all’Associazione, determinandone i poteri e le competenze, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla legge; in caso di disaccordo provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze.

Art. 33 – Il Regolamento d’Esecuzione

Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento d’esecuzione del presente Statuto e dell’Associazione a maggioranza assoluta dei membri, e lo sottopone a ratifica dell’Assemblea nella prima adunanza utile successiva.

Art. 34 – La Norma Transitoria

Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte degli organi sociali dell’Associazione e delle competenti Autorità.

Entro sessanta (60) giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto gli organi in carica dovranno indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche, rimanendo in funzione sino all’elezione dei nuovi organi.

Art. 35 – La Legge Applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, al codice civile, alla legge 266/91 e sue successive modifiche e variazioni.